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  • Avvocati stabiliti: le due strade per il riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio della professione

    In base alla normativa comunitaria concernente il reciproco riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio di una professione, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, dispone di due possibilità: 1) chiedere al Ministero della giustizia l’immediato riconoscimento del titolo, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206, nel qual caso egli è tenuto al superamento di apposita prova attitudinale; oppure, 2) avvalendosi del meccanismo di stabilimento e integrazione di cui al D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 (attuativo della direttiva n. 98/5/CE), chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, nel qual caso egli, dopo un triennio di effettiva attività svolta d’intesa con un legale iscritto nell’albo italiano, avrà diritto ad essere iscritto nell’albo ordinario con il titolo di avvocato, senza necessità di sostenere alcuna prova attitudinale. Tale seconda modalità è disciplinata dall’art. 6 del citato D.Lgs. 96/2001 che prevede i requisiti sostanziali per l’iscrizione (la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, la residenza o il domicilio professionale, l’attestato “di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione”) e il relativo procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 113

  • Avvocati stabiliti: la mancanza di uno studio professionale nello Stato comunitario di provenienza

    In tema di avvocati stabiliti, la circostanza di non essere titolare di uno studio professionale stabilmente insediato nello Stato comunitario e di non aver ivi svolto un periodo di pratica come avvocato, non costituisce, di per sè sola, abuso della normativa comunitaria sul reciproco riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio della professione forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 113

  • La delibera del COA che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 22 luglio 2015, n. 129

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 14 marzo 2015, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 209, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 122.
    Infine, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • L’obbligo di preannunciare il giudizio nei confronti di un collega non vale per l’opposizione a decreto ingiuntivo

    L’opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da un collega non rientra propriamente tra le iniziative giudiziarie in relazione alle quali sussiste(va), ex art. 22 cod. prev.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → (ora art. 38 cdfArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo →), l’obbligo di comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente, stante la sostanziale qualità di attore del convenuto opposto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 110

  • Parere di congruità delle parcelle: il COA non verifica l’effettivo compimento delle prestazioni professionali indicate

    In sede di opinamento delle parcelle, il Consiglio dell’Ordine, nel valutare la congruità delle specifiche, non può e non deve entrare nel merito dell’effettivo compimento delle prestazioni, dovendosi limitare ad un giudizio astratto sulle voci di compenso indicate nella notula.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 110

  • Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

    Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. Ove difetti il soddisfacimento delle condizioni suddette, non rileva, al fine di ottenere la dispensa in parola, l’esercizio della professione con un titolo diverso e soprattutto proprio con il titolo che il professionista stabilizzato mira a conseguire mediante la dispensa dalla prova attitudinale; esercizio che deve qualificarsi abusivo e che lede l’affidamento del cliente in ordine all’effettiva abilitazione del professionista (estera e non già nazionale) e quindi alla sua piena idoneità professionale nel contesto del diritto interno. Anzi l’esercizio della professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione ovvero l’iscrizione mediante dispensa ai sensi dell’art. 12 cit. integra la condotta materiale del reato, previsto dall’art. 348 c.p., di abusivo esercizio di una professione.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Amoroso), SS.UU, sentenza n. 5073 del 15 marzo 2016

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata proposta a mezzo difensore non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 RDL 1578/1933. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 16 luglio 2015, n. 106

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41.

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 16 luglio 2015, n. 105

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF sentenza 12 dicembre 2013, n. 204.

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Amatucci), SS.UU, ordinanza n. 16068 del 14 luglio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Adamo, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 11025 del 20 maggio 2014, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153, nonché Cass. n. 16068 del 14 luglio 2014.

  • I fondamentali principi della deontologia

    I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, e mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 16 luglio 2015, n. 105

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 26 settembre 2014, n. 112.