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  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Salazar – rel. Neri, sentenza del 11 giugno 2015, n. 81)

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Mammone), SS.UU, sentenza n. 11370 del 31 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54.

  • La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della causa

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 cod. prev. (ora, rispettivamente, art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →, art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo → e art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →). Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente, (art. 35 cod. prev.Art. 35 cod. prev. – Rapporto di fiducia.Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.Qualora sia conferito da un terzo, che intenda…Leggi il testo completo →, ora art. 11 cdfArt. 11 cdf – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incaricoL’avvocato è libero di accettare l’incarico. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non…Leggi il testo completo →) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 30/12/2013 n. 223.

  • L’obbligo di comunicare tempestivamente all’assistito l’avvenuta emissione della sentenza

    Il dovere di correttezza e di diligenza, di cui il dovere di informazione esplicitamente previsto dall’art. 40 cod. prev.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → (ora, art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) è espressione, impone, anche al difensore d’ufficio, di comunicare tempestivamente all’assistito l’avvenuta emissione di una sentenza, tanto più se di condanna, mettendolo così in condizione di valutare l’opportunità e la convenienza di interporre appello, altrimenti preclusagli in radice, a prescindere dalla inesistenza delle condizioni per proporre un’utile impugnazione, circostanza questa che può rilevare sul diverso piano della responsabilità professionale al fine di escluderla, ma non fa venire meno il dovere deontologico di informazione al cui adempimento il professionista è in ogni caso tenuto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 19/10/2010 n. 85.

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché -conformemente al suddetto principio del libero convincimento del Giudice- deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 141, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. De Giorgi), sentenza del 14 marzo 2015, n. 59.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101.

  • Il diritto di rifiutare l’adempimento parziale va contemperato con i principi deontologici di lealtà e correttezza

    Il diritto di rifiutare una prestazione parziale (art. 1181 c.c.) va contemperato con gli obblighi deontologici di lealtà e correttezza, ditalché può assumere rilevanza disciplinare il comportamento dell’avvocato che rifiuti il pagamento parziale, quando risulti inutilmente vessatorio e non risponda ad effettive ed esplicitate ragioni di tutela di parte creditrice (Nel caso di specie, l’avvocato aveva rifiutato il pagamento di un proprio ex cliente perché effettuato tramite bonifico bancario, anziché mediante assegno, dopodiché aveva immediatamente intrapreso azione esecutiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 146

  • La mancata indicazione dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata

    La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 145

  • Procedimento disciplinare: la composizione del collegio giudicante non è immutabile

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, poiché il principio dell’invariabilità del Collegio giudicante, sancito dall’art. 473 c.p.c., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, comma 3, r.d. n. 37/1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, organo giurisdizionale, e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’Ordine, considerate la natura amministrativa del COA e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 145

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 novembre 2010, n. 188.

  • La competenza per i procedimenti riguardanti i consiglieri non muta alla cessazione della carica

    Il principio generale enunciato nell’art. 5 c.p.c. (secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo) si applica anche al procedimento disciplinare, sicché la competenza per i procedimenti riguardanti i consiglieri, determinata al momento dell’esercizio dell’azione disciplinare, non muta alla cessazione della carica consiliare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 145

  • Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione

    L’interesse ad impugnare una decisione disciplinare o un capo di questa va desunto dalla utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, all’aspettativa di una modificazione in melius della statuizione impugnata e quindi ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. In difetto di tale interesse, il ricorso è inammissibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione del COA di proscioglimento dalle incolpazioni a lui contestate chiedendo la riforma della sola motivazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 144

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.