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  • Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF ed infine in Cassazione che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → (già art. 15 cod. prev.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo →), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 3 luglio 2017, n. 76

  • Per il termine d’impugnazione (al CNF e in Cassazione) è irrilevante la data di notifica al difensore

    Nel giudizio disciplinare ed in quello elettorale, la notificazione della decisione eseguita nei confronti dell’interessato personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in deroga al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., che invece individua il relativo dies a quo nella data di notifica al difensore costituito (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all’interessato e, successivamente, anche al suo difensore. L’impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017

  • L’art. 91 cpc non deroga al divieto di produrre o riferire in giudizio di corrispondenza riservata

    Il divieto assoluto di esibizione in giudizio di corrispondenza con colleghi contenente proposte transattive o comunque riservata (art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →, già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) non è escluso dall’invito del giudice a transigere ex art. 91 co. 1 cpc, giacché la proposta conciliativa cui fa riferimento detta norma deve essere formulata in giudizio dalla parte proponente, e l’eventuale rifiuto della controparte (che può rilevare ai fini delle spese processuali) sarà insito nella mancanza di accettazione, quindi senza alcun bisogno di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo- sentenza del 15 dicembre 2016, n. 362).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 21109 del 12 settembre 2017

  • Il COA può impugnare al CNF l’archiviazione dell’esposto da parte del CDD

    Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l’archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017

  • Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017

  • Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem

    La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti (Nel caso di specie, il ricorrente eccepiva l’asserita nullità della decisione impugnata e del relativo procedimento disciplinare per violazione del principio del ne bis in idem, anche in correlazione con l’art. 4 del protocollo n. 7 C.E.D.U., poiché gli era stata già inflitta, in sede penale, la pena accessoria della sospensione per tre anni ed otto mesi dell’esercizio della professione di avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 1° giugno 2017, n. 74

  • Incompatibile con la professione forense l’avvocato condannato per corruzione in atti giudiziari

    Il comportamento dell’avvocato, condannato con sentenza penale definitiva per un episodio corruttivo tanto grave da entrare nella storia della Repubblica quale esempio paradigmatico di corruttela a varii livelli, lede l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense ed è totalmente incompatibile con il giuramento e l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. n. 247/2012, sicché non può che portare all’applicazione della sanzione disciplinare più grave per l’assoluta violazione dei principi di lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza (Nel caso di specie, il professionista era stato condannato per corruzione in atti giudiziari, con amplissima eco mediatica ed allarme sociale, perché, in concorso con magistrati ed appartenenti ad uffici giudiziari, aveva intermediato tra costoro ed un terzo, ricevendo somme da destinarsi ai predetti pubblici ufficiali, affinché violassero i loro doveri di imparzialità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 1° giugno 2017, n. 74

  • L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)

    Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già artt. 5 e 8 cod. prev.) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° giugno 2017, n. 72

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229.

  • Reiscrizione all’albo a seguito di radiazione: l’oggetto di valutazione della condotta “irreprensibile”

    La valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima ed illibata”), che la legge richiede per la re-iscrizione nell’albo a seguito di cancellazione disciplinare o radiazione non può limitarsi all’esame dei comportamenti dell’avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione o di cancellazione disciplinare potrebbe mai essere disposta la reiscrizione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la delibera con cui il consiglio dell’ordine aveva rigettato la domanda di reicrizione all’albo, nel contempo disponendo in via sostitutiva l’iscrizione del ricorrente stesso nell’Albo degli Avvocati).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° giugno 2017, n. 71

    NOTA:
    In tema di annullamento del rigetto dell’iscrizione all’albo e successiva competenza all’iscrizione stessa cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 30 marzo 2017, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 17 marzo 2017, n. 15, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24.