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  • La corrispondenza tra incolpazione e pronuncia disciplinare

    Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 332 del 27 dicembre 2023

  • La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

    Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 332 del 27 dicembre 2023

  • Procedimento disciplinare: l’omessa o irrituale notifica all’incolpato della citazione a giudizio costituisce una mera irregolarità

    Stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al CDD – improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa – l’omessa o irrituale notifica all’incolpato della citazione a giudizio costituisce una mera irregolarità e non motivo di nullità, che risulterebbe comunque sanata per il raggiungimento dello scopo allorché l’incolpato stesso abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa (Nel caso di specie, la citazione a giudizio era stata notificata direttamente all’incolpato anziché al domicilio eletto presso il difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -accertato che l’incolpato aveva comunque avuto cognizione dell’atto- ha rigettato l’eccezione di nullità del procedimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 332 del 27 dicembre 2023

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 306 del 19 dicembre 2023

  • La rinuncia all’esposto e la remissione della querela non determinano l’estinzione del procedimento disciplinare

    L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 305 del 19 dicembre 2023

  • Corrispondenza riservata: illecita anche la produzione in giudizio avvenuta per mera disattenzione

    La violazione del divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza riservata costituisce illecito deontologico (art. 48 cdf), il quale non è scriminato dalla circostanza che il comportamento stesso sia dipeso da asserita distrazione, giacché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 305 del 19 dicembre 2023

  • La corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: presupposti e ratio

    L’art. 48 cdf vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 305 del 19 dicembre 2023

  • Il COA di Bari chiede di sapere se:

    1) la sospensione volontaria di cui all’art, 20 L.P. sia o meno necessaria e/o sufficiente in caso di incarico dirigenziale conferito da parte di un Ministro della Repubblica Italiana con suo Decreto ad un Avvocato, ai sensi dell’art. 19, commi 6 e 10 del decreto legislativo n.165 del 2001, con esplicito mandato a termine e con durata pari a quella del mandato governativo e senza vincolo di orario;
    2) se il conferimento di un incarico dirigenziale conferito da parte di un Ministro della Repubblica Italiana con suo Decreto ad un Avvocato, ai sensi dell’art. 19, commi 6 e 10 del decreto legislativo n.165 del 2001, con esplicito mandato a termine e con durata pari a quella del mandato governativo e senza vincolo di orario, rappresenti o meno una causa di incompatibilità all’esercizio della Professione Forense, ai sensi dell’art. 18 L.P.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Con riferimento al primo quesito non può che ricordarsi che, per orientamento consolidato del CNF, la sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall’iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo e che restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità.
    Con riferimento al secondo quesito, l’incarico dirigenziale di cui ai quesiti è conferito con decreto del Ministro ai sensi – a quanto riporta il quesito – del comma 6 e del comma 10 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001.
    L’articolo 19, comma 6, prevede che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti, con decreto ministeriale e a tempo determinato, a soggetti in possesso di determinati requisiti di professionalità, seppur non provenienti dai ruoli dell’amministrazione. Il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che al decreto di nomina acceda un contratto individuale con annessa individuazione del trattamento economico.
    Rimane in capo al COA, nell’esercizio della propria autonoma discrezionalità in materia di tenuta degli albi, valutare se l’incarico in parola – alla luce delle concrete circostanze del caso – possa configurare rapporto di lavoro subordinato ai fini dell’operatività della causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 7 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Cosenza formula due quesiti.

    Il primo quesito attiene alla possibilità di considerare parzialmente esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 il praticante che sia, al contempo, iscritto a un corso di dottorato di ricerca.

    Tale quesito è inammissibile, in quanto contiene l’indicazione nominativa dell’interessata.

    Il secondo quesito attiene invece al regime di incompatibilità tra l’attività di docenza universitaria a tempo pieno e l’esercizio della professione di avvocato.

    Sul punto, non può che richiamarsi preliminarmente il disposto dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12, a mente del quale: “I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.”.
    Dalla disposizione richiamata consegue che – mentre il docente universitario a tempo definito può esercitare la professione senza limiti e a tal fine essere iscritto nell’albo ordinario – il docente a tempo pieno può esercitare la professione nei soli limiti consentiti dall’ordinamento universitario e, a tal fine, essere iscritto nell’apposito elenco speciale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Brindisi chiede di sapere se possa rimanere iscritto nell’elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici l’avvocato che si trovi ad essere dirigente – oltre che del Settore Affari legali dell’ente – anche di altro Settore e che sia, al contempo, componente del Comitato di gestione dell’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.

    L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 23 della legge professionale forense è consentita agli avvocati “ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”. Il comma 2 del medesimo articolo 23 dispone che “Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”.
    Dalle disposizioni richiamate si evince che – per poter essere iscritto – l’avvocato dipendente di ente pubblico debba occuparsi in via esclusiva e stabile della trattazione degli affari legali dell’ente. L’assunzione contestuale di qualifica dirigenziale presso altro Settore del medesimo ente fa venire senz’altro meno il vincolo di esclusività alla trattazione degli affari legali. Quanto all’assunzione della qualifica di componente del Comitato di gestione, non è possibile dedurre dal quesito se tale attività venga svolta nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente pubblico – eventualità che pure farebbe venir meno il vincolo di esclusività – o se invece tale carica sia rivestita ad altro titolo.
    Alla luce del consolidato orientamento del CNF (si v. tra i molti i pareri nn. 30/2023, 3/2023, 37/2022, 42/2020, 53/2020, tutti reperibili all’indirizzo www.codicedeontologico-cnf.it), deve comunque escludersi la possibilità per l’avvocato iscritto nell’elenco speciale di svolgere – nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza – di attività diverse da quelle contemplate dall’articolo 23 della legge n. 247/2012.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 4 del 21 febbraio 2024