In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.
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L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 336 del 27 dicembre 2023
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Le quattro eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare
Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’iscritto stesso possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di: a) mancanza ab origine di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012), b) sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012), c) cessazione dell’esercizio dell’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012); d) pensione di anzianità dell’iscritto (in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza sancito dall’art. 38 Cost. che prevale sulla disposizione dell’Ordinamento forense).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 335 del 27 dicembre 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 166 del 11 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 229 del 28 dicembre 2021.
Sulla manifesta infondatezza della qlc della normativa in parola, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123 e, sull’esatta individuazione del momento iniziale di operatività del divieto in parola, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Savi), sentenza n. 207 del 30 dicembre 2019.
Inoltre, sul fatto che la cancellazione dall’albo dell’incolpato comporti l’estinzione dell’eventuale giudizio di gravame pendente dinanzi al CNF per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con conseguente consolidamento del provvedimento impugnato, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022.
Infine, sull’estensione del divieto in parola anche ai casi di trasferimento (presso altro COA o presso altra sezione dell’albo tenuto dallo stesso COA), i quali presuppongono comunque una cancellazione appunto finalizzata al trasferimento stesso, confronta per tutte:
1) per il divieto di trasferimento dell’iscritto presso altro COA, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123;
2) per il divieto di trasferimento dell’iscritto dalla sezione speciale dell’albo alla sezione ordinaria dello stesso, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182. -
Dosimetria della sanzione: il riconoscimento di attenuanti e di aggravanti richiede una (seppur succinta) motivazione
La sanzione disciplinare espressamente prevista in editto può essere attenuata o aggravata secondo i principi espressi dall’art. 22 cdf, di cui il Giudice della deontologia deve dar conto, seppur sinteticamente, purché non con motivazione di stile ovvero meramente apparente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 333 del 27 dicembre 2023
NOTA:
In arg. si ricorda comunque che “La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie” (per tutte, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Consales, rel. Gagliano-, sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023). -
La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo
Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 333 del 27 dicembre 2023
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Sospeso disciplinarmente l’avvocato che “retribuisca” i propri praticanti con sostanze stupefacenti da consumare anche in studio
I giovani che si affacciano alla professione forense dovrebbero trovare nel proprio dominus una guida e un esempio da seguire. Anche per tale ragione, costituisce grave illecito (pure) disciplinare il comportamento dell’avvocato che -in violazione dell’art. 40 cdf nonché dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 cdf- fornisca ripetutamente ai propri praticanti sostanze stupefacenti (nella specie, del tipo cocaina), permettendone il consumo quotidiano anche all’interno dello studio professionale e omettendo così di assicurare ai praticanti stessi un idoneo ambiente di lavoro nonché l’effettività e la proficuità del tirocinio forense (Nel caso di specie, il professionista ometteva di riconoscere ai propri praticanti, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, ma cedeva loro quotidianamente sostanze stupefacenti che si procurava da un cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per quattro anni).
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La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi di terzi e degli operatori del diritto.
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Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem
La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Esposito), SS.UU, sentenza n. 35462 del 19 novembre 2021. -
Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.
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Azione disciplinare – Prescrizione – Ius superveniens più favorevole all’incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l’individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.
Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.