Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Categoria: abc
-
Gli atti interruttivi della prescrizione disciplinare
A differenza della attuale disciplina (art. 56, co. 3, L. n. 247/2012), nel regime previgente gli atti aventi portata interruttiva della prescrizione dell’azione disciplinare non erano tipizzati, ma erano all’uopo ritenuti idonei l’atto di apertura del procedimento, la formulazione del capo di incolpazione, il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, la sospensione cautelare e comunque ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisori.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 326 del 22 dicembre 2023
-
Azione disciplinare – Prescrizione – Ius superveniens più favorevole all’incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l’individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.
Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 326 del 22 dicembre 2023
-
Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale (se non pure sottoscritto dal ricorrente munito di jus postulandi)
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF era stato proposto a mezzo di avvocato non cassazionista, e non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di jus postulandi. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 319 del 22 dicembre 2023
-
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 312 del 22 dicembre 2023
-
Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 312 del 22 dicembre 2023
-
Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria della condanna non definitiva dell’incolpato in sede penale
Le risultanze istruttorie acquisite in sede penale e la relativa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, costituiscono un elemento fattuale che deve essere oggetto di doveroso apprezzamento da parte del giudice disciplinare ai fini di cui agli artt. 20 e 21 cdf, perché – in un coerente quadro probatorio costituito da altre circostanze gravi, precise e concordanti – è in grado di affievolire, fino a superare, la presunzione di non colpevolezza dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 312 del 22 dicembre 2023
-
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 312 del 22 dicembre 2023
-
Ne bis in idem e procedimento disciplinare
Alla luce del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art 97 Cost.), anche nel procedimento disciplinare dinanzi al CDD trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato. Peraltro, la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare discende dalla semplice coesistenza di due procedimenti per i medesimi fatti, ancorché non si sia ancora formato il giudicato nell’ambito del più remoto dei due.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 332 del 27 dicembre 2023
-
Prescrizione dell’azione disciplinare: corruzione e falso sono illeciti permanenti
Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, i delitti di corruzione e falso in atto pubblico sono illeciti (penali e) deontologici di carattere permanente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 332 del 27 dicembre 2023