L’erronea indicazione del numero del procedimento non inficia la validità della decisione disciplinare, ove l’individuazione del procedimento stesso sia comunque desumibile con certezza dagli altri dati riportati nella decisione medesima. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14