Ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito “agisce d’intesa” con un avvocato iscritto all’albo, il quale ultimo deve necessariamente essere ricompreso nel mandato alle liti (Nel caso di specie l’avvocato stabilito aveva richiesto la dispensa dalla prova attitudinale, dichiarando di agire di intesa con un avvocato iscritto all’albo, che tuttavia non risultava nelle varie procure alle liti rilasciate dai clienti al solo avvocato stabilito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato il rigetto implicito del COA).
Categoria: abc
-
Avvocati stabiliti e domanda di dispensa dalla prova attitudinale: il termine trimestrale entro cui il COA decide sulla domanda può compiersi anche nel corso del giudizio di impugnazione al CNF
In tema di dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 D.Lgs. 96/2001, l’avvocato stabilito può proporre ricorso al CNF entro 20 giorni dal scadenza del termine trimestrale entro cui il COA decide sulla domanda, ma tale presupposto temporale può realizzarsi anche nel corso dello stesso giudizio di impugnazione (Nel caso di specie, nel silenzio del COA, il ricorso veniva proposto prima dello scadere del termine trimestrale, nelle more interrotto e quindi ripreso a decorrere per pari periodo, a seguito di delibera di preavviso di rigetto e richiesta chiarimenti al richiedente).
-
Avvocati stabiliti e domanda di dispensa dalla prova attitudinale: il preavviso di rigetto fa decorrere ex novo i termini per la decisione
Il termine trimestrale, entro cui il COA decide sulla domanda di iscrizione all’Albo ordinario con dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 D.Lgs. 96/2001, è interrotto dalla delibera di preavviso di rigetto e richiesta chiarimenti (art. 10-bis L. 241/90).
-
Procedimento disciplinare: le norme speciali dell’ordinamento forense prevalgono sul cpc
Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense trova applicazione l’art. 59 R.D. n. 37/1934 che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi sui quali l’impugnazione si fonda e non già la nuova disciplina dell’atto di appello (artt. 342, 348 bis e ter cpc), né tantomeno il c.d. principio di autosufficienza, atteso che il giudizio innanzi al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza n. 227 del 28 dicembre 2018
-
Il rimedio al contrasto tra motivazione e dispositivo della decisione disciplinare
Anche in tema di procedimento disciplinare, il contrasto tra motivazione e dispositivo della decisione costituisce un errore materiale, che non dà luogo a nullità e trova rimedio nel provvedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza n. 227 del 28 dicembre 2018
-
La notifica della decisione disciplinare al domicilio eletto presso il difensore
Nel caso l’incolpato abbia, nel corso del procedimento disciplinare, eletto domicilio nello studio del proprio difensore, in tale luogo soltanto deve effettuarsi la valida ed efficace notificazione della decisione e dalla data della notifica in siffatto modo eseguita decorre il termine della impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza n. 227 del 28 dicembre 2018
-
La determinazione della sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti
La sanzione disciplinare è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicchè si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione. La sanzione e la sua misura nel complesso idonea va determinata in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza n. 227 del 28 dicembre 2018
-
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza n. 227 del 28 dicembre 2018
-
L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento
In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza n. 227 del 28 dicembre 2018
-
Rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente e onere di contestazione e prova a carico del segnalato/incolpato
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l’onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l’infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell’omessa assunzione d’ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento (Nella specie, l’incolpato aveva impugnato la sanzione disciplinare lamentando un’insufficiente attività istruttoria d’ufficio, ed in particolare la mancata acquisizione documentale e l’omessa assunzione di prove testimoniali ipoteticamente favorevoli, ma per le quali tuttavia non aveva avanzato alcuna richiesta istruttoria).