Il COA presso cui l’incolpato è iscritto è legittimato ad impugnare qualsiasi decisione del CDD (anche sulla sola entità della sanzione), giacché la struttura del nuovo procedimento disciplinare non restringe detto gravame alle sole deliberazioni di proscioglimento e di condanna (artt. 61 L. n. 247/2012 e 33 Reg. CNF n. 2/2014). (Nel caso di specie, il COA impugnava la decisione del CDD, che aveva sanzionato l’incolpato con la sospensione dall’esercizio della professione per dodici mesi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, disponendo la radiazione dell’incolpato dall’albo forense).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019