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  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi

    Vìola gli artt. 5 e 15 CD previgente (art. 9 e 16 CDF) l’avvocato che dopo aver percepito acconti emette le relative fatture a distanza di mesi o addirittura anni, per di più solo dopo la revoca del mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gonelli, rel. Pagliarani), decisione n. 17 del 27 marzo 2017

    Sanzione: CENSURA

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Viola l’art. 30 comma 2 CDF (art. 41, canone 1 CD previgente) l’avvocato che trattiene oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente (nella specie, trattavasi dell’importo ricevuto dalla controparte in esecuzione di una sentenza di condanna).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gonelli, rel. Mattioli), decisione n. 25 del 27 marzo 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI QUINDICI MESI

  • Costituzionalmente legittima la coesistenza in capo al CNF di funzioni giurisdizionali e amministrative

    In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall’art. 21 del d.lgs.lt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un’apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della L. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l’indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull’autonomia ed imparzialità di quest’ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019.

  • La rinuncia all’esposto non determina l’estinzione del procedimento disciplinare

    L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde l’eventuale “remissione” dell’esposto da parte del denunciante assume unicamente rilevanza ai limitati fini della determinazione della sanzione.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

  • Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

    La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifìcazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il CNF aveva in realtà “adeguatamente motivato”, ha rigettato l’impugnazione).

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 34476 del 27 dicembre 2019, Corte di Cassazione (pres. Schirò Stefano, rel. Berrino Umberto), sentenza n. 13983 del 23 Maggio 2019, Corte di Cassazione (pres. Schirò Stefano, rel. Giusti Alberto), sentenza n. 5200 del 21 Febbraio 2019, Corte di Cassazione (pres. Spirito Angelo, rel. Doronzo Adriana), sentenza n. 2084 del 24 Gennaio 2019, Corte di Cassazione (pres. Mammone Giovanni, rel. Armano Uliana), sentenza n. 30868 del 29 Novembre 2018, Corte di Cassazione (pres. Schirò Stefano, rel. Cirillo Ettore), sentenza n. 19526 del 23 Luglio 2018, Corte di Cassazione (pres. Cappabianca Aurelio, rel. Perrino Angelina Maria), sentenza n. 9558 del 18 Aprile 2018, Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Campanile Pietro), sentenza n. 8038 del 30 Marzo 2018, Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Falaschi Milena), sentenza n. 31108 del 28 Dicembre 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Falaschi Milena), sentenza n. 31108 del 28 Dicembre 2017, Corte di Cassazione (pres. Macioce Luigi, rel. Scrima Antonietta), sentenza n. 19163 del 02 Agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio Giovanni, rel. Armano Uliana), sentenza n. 18984 del 31 Luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio Giovanni), sentenza n. 16691 del 06 Luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio Giovanni, rel. Travaglino Giacomo), sentenza n. 16690 del 06 Luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Rordorf Renato, rel. Tria Lucia), sentenza n. 13577 del 04 Luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Cirillo Ettore), ordinanza n. 9287 del 09 Maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rovelli Luigi Antonio, rel. Di Palma Salvatore), sentenza n. 11294 del 01 Giugno 2015, Corte di Cassazione (pres. Rovelli Luigi Antonio, rel. Nobile Vittorio), sentenza n. 9032 del 18 Aprile 2014.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Vìola l’obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (l’art. 64 CDFArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo → – già art. 59 CD previgente) l’avvocato che si sottrae ad esso in modo reiterato e grave per l’entità degli importi dovuti in forza di sentenza definitiva.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Panni, rel. Panni), decisione n. 47 del 25 settembre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • Il procedimento disciplinare (amministrativo ma speciale) avanti al Consiglio territoriale non ha un termine (minimo o) massimo di durata a pena di nullità

    Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell’Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all’infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell’azione disciplinare. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di ragionevole durata del processo, né l’art. 2 della legge n. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, ferme in ogni caso le norme sulla prescrizione.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Pardi Arturo), sentenza n. 56 del 16 Luglio 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Amadei Fausto), sentenza n. 208 del 27 Dicembre 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Caia Francesco), sentenza n. 33 del 24 Aprile 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Del Paggio Lucio), sentenza n. 179 del 21 Novembre 2017, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Pardi Arturo), sentenza n. 148 del 10 Ottobre 2017, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 287 del 29 Luglio 2016, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Allorio Carlo), sentenza n. 160 del 24 Novembre 2014, Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Neri Claudio), sentenza n. 103 del 17 Luglio 2013, Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Del Paggio Lucio), sentenza n. 67 del 07 Maggio 2013, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 174 del 29 Novembre 2012, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. D’Innella Giovanni), sentenza n. 216 del 23 Dicembre 2009.

  • Al procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale non si applica il principio costituzionale del giusto processo ma quello del buon andamento dell’amministrazione

    Nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, che ha natura amministrativa, non si applica tanto l’art. 111 Cost. (con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale), quanto piuttosto l’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

  • Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare

    La mancata costituzione di un’apposita sezione disciplinare all’interno del Consiglio nazionale forense ex art. 61, comma 1, L. n. 247/2012 non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull’imparzialità e sull’autonomia dell’organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019, nonché Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 54 del 16 aprile 2019, secondo cui la Sezione disciplinare presuppone una Legge costituzionale.

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza n. 37 del 25 febbraio 2020