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  • Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme speciali dell’ordinamento forense, salvo lacune (cpc) o eccezioni espresse (cpp)

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.

    Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Ferro), SS.UU, sentenza n. 24109 del 30 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 412 del 14 gennaio 2020.

  • Il termine “particolare” per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF è conforme a Costituzione

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni medesime (art. 36 L. n. 247/2012, già art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578). La minore entità di tale termine, rispetto a quello stabilito dall’art. 362 cod. proc. civ., in relazione all’art. 325 cod. proc. civ., per i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali, manifestamente non pone la suddetta previsione normativa in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3 e 24 della costituzione, trattandosi di difforme trattamento che trova obiettiva giustificazione nella diversità delle rispettive situazioni e nella peculiarità del procedimento introdotto con il ricorso avverso le pronunce del consiglio nazionale forense.

    Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Ferro), SS.UU, sentenza n. 24109 del 30 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017, Cassazione Civile (pres. Marchetti, rel. Lo Surdo), SS.UU, sentenza 6252 del 20 novembre 1982.

  • Il CNF ed il CDD non sono parti del giudizio di impugnazione delle proprie decisioni

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense né al Consiglio Distrettuale di disciplina, per la loro posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF e del CDD).

    Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Ferro), SS.UU, sentenza n. 24109 del 30 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Vìola l’obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (l’art. 64 CDFArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo → – già art. 59 CD previgente) l’avvocato che si sottrae ad esso in modo reiterato e grave per l’entità degli importi dovuti in forza di sentenza definitiva (Nel caso si specie, l’i n colpato aveva omesso di retribuire per l’attività professionale svolta, il proprio difensore in un procedimento penale rendendosi irreperibile presso il proprio studio e la propria abitazione, costringendo il difensore stesso ad agire giudizialmente, ex art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, per l’ottenimento della liquidazione del proprio onorario a carico dello Stato).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Zauli), decisione n. 44 del 13 luglio 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Viola i doveri di lealtà, correttezza e diligenza di cui agli artt. 6 e 8 CD previgente (art. 9 e 12 CDF), di puntualità e diligenza nella gestione del danaro altrui, art. 41 CD previgente (art. 30 CDFArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo →) l’avvocato che direttamente incassa e indebitamente trattiene l’importo spettante al cliente, relativo al risarcimento del danno conseguente ad un sinistro, senza informare il cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Amaduzzi), decisione n. 57 del 24 settembre 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE ANNI

  • Nel giudizio di impugnazione dinanzi al CNF opera il divieto di nova

    Al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto al CNF l’ammissione della prova orale formulata in primo grado, ma poi rinunciata al dibattimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 150.

  • I limiti all’assunzione di incarichi contro una parte già assistita

    La ratio dell’art. 68 co. 1 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) va ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto, a nulla rilevando un’eventuale differenza tra difesa formale e difesa sostanziale basata sulla distinzione tra parte assistita (recte, parte della quale si spende processualmente il nome) e cliente (recte, colui che dà l’incarico, e che normalmente paga).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020

  • L’asserita buona fede non scrimina l’illecito

    L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Vìola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, l’avvocato che trattiene oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente (nella specie, trattavasi dell’importo ricevuto a titolo del risarcimento del danno).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Amaduzzi), decisione n. 70 del 24 settembre 2018

    Sanzione: RADIAZIONE

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Garri), SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020