La valutazione circa l’esistenza di un legittimo impedimento dell’incolpato a comparire all’udienza è un apprezzamento di fatto riservato al giudice della deontologia, quindi incensurabile in sede di legittimità. Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Lamorgese), SS.UU, sentenza n. 24378 del 3 novembre 2020