La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 223 del 6 novembre 2020