L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021 NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 188.