Costituisce grave illecito disciplinare, contrario ai doveri di probità, dignità, decoro, correttezza e lealtà, il comportamento dell’avvocato che sottragga il portafogli ed altri valori ai colleghi di studio, a prescindere dall’importo delle somme sottratte (Nel caso di specie, l’incolpato aveva asportato dal portafoglio della collega di studio la somma di euro 75 dopo essersi impossessato della borsetta che la collega stessa teneva nella propria stanza dello studio comune. In applicazione del principio di cui in massima, su impugnazione del COA di appartenenza dell’incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per mesi cinque, in luogo della censura irrogata in sede territoriale).
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L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
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Ricorso al CNF e jus postulandi
Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nella specie trattavasi di impugnazione di delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati, inizialmente proposta a mezzo avvocato non cassazionista e poi integrata mediante deposito di procura speciale in favore di avvcoato cassazionista. In applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021
NOTA:
In tema di contenzioso elettorale cfr. l’art. 28 co. 12 L. n. 247/2012, e, per il regime previgente, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 gennaio 2009, n. 2, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 luglio 2002, n. 112 -
Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF avverso la delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati era stato proposto da avvocato non Cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021
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Ricorso al CNF proposto a mezzo avvocato non cassazionista: la sanatoria e/o ratifica della procura speciale ex art. 182 cpc non consente il rilascio di nuova procura a favore di nuovo difensore cassazionista
L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). In ogni caso, l’applicazione dell’art. 182, co. 2, c.p.c. presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio e non anche la nomina ex novo di nuovo difensore abilitato (Nella specie trattavasi di impugnazione di delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati, inizialmente proposta a mezzo avvocato non cassazionista e poi integrata mediante deposito di procura speciale in favore di avvcoato cassazionista. In applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021
NOTA:
Sull’inapplicabilità, per le medesime ragioni, dell’art. 182 cpc anche al caso del ricorso proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 30 del 20 febbraio 2021 nonché Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017. -
Procedimento disciplinare: è tardiva l’istanza di ricusazione proposta dopo la trattazione o discussione
Il rimedio della ricusazione mira a preservare l’imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell’inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c. (Nel caso di specie, l’incolpato proponeva istanza di ricusazione non soltanto dopo la discussione, ma finanche dopo la delibazione della relativa sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’istanza, peraltro infondata nel merito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 193 del 5 novembre 2021
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 192 del 5 novembre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 188 del 5 novembre 2021. -
Procedimento disciplinare: è tardiva l’istanza di ricusazione proposta dopo la trattazione o discussione
Il rimedio della ricusazione mira a preservare l’imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell’inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c. (Nel caso di specie, l’incolpato proponeva istanza di ricusazione non soltanto dopo la discussione, ma finanche dopo la delibazione della relativa sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’istanza, peraltro infondata nel merito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 192 del 5 novembre 2021
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 188 del 5 novembre 2021 -
Illecito assumere l’incarico di proporre un ricorso per cassazione senza essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti l’incarico di proporre ricorso per cassazione sebbene non iscritto nell’elenco speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando in contrario l’espressa riserva, rivolta al cliente, di usufruire della collaborazione formale di un collega munito del titolo di avvocato cassazionista (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Greco), sentenza n. 191 del 5 novembre 2021
NOTA:
In arg. cfr pure cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 226, 10, secondo cui “Il professionista non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può collaborare con avvocati cassazionisti, anche nella redazione degli atti (c.d. “comparsista”), purché tale collaborazione professionale non dissimuli in realtà un’attività defensionale vera e propria, ovverosia attuata a diretto favore del cliente per il mero tramite formale dell’avvocato abilitato, così eludendo il limite per il quale è imposta l’iscrizione all’albo speciale”. -
Procedimento disciplinare: il termine per il deposito della decisione è ordinatorio
Il termine per il deposito della deliberazione, stabilito dall’art. 26 Reg. CNF n. 2/2014, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Greco), sentenza n. 191 del 5 novembre 2021
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TRATTAMENTO SANZIONATORIO – GRAVITA’ – ELEMENTI ATTENUANTI
Ai fini dell’attenuazione del trattamento sanzionatorio, sono stati ritenuti correttamente rilevanti il comportamento collaborativo dell’incolpato ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto dell’indagine penale; l’inesperienza legata alla sua giovane età; la sofferta misura cautelare, su supposte esigenze in seguito ritenute esistenti, ad una misura cautelare eseguita a distanza di anni dai fatti in assenza delle relative esigenze cautelari nonché il periodo di sospensione dall’esercizio della professione forense sofferto.
(Nel caso di specie, la sezione ha ritenuto che tali elementi fossero idonei a ridimensionare la gravità della condotta dell’incolpato a cui veniva applicato il richiamo verbale).Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Gargiulo), decisione n. 44 del 6 giugno 2020