Dal 1°.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che – sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.
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L’esercizio in forma associata della professione forense
In tema di esercizio in forma associata della professione forense, in virtù del disposto dell’art. 4 bis della legge professionale n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, della l. n. 124 del 2017 e successive integrazioni), sostitutivo della previgente disciplina di cui agli artt. 16 segg. del d.lgs. n. 96 del 2001, dal 1° gennaio 2018 è consentita la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e degli aventi diritto di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed il cui organo di gestione debba essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati. (Nella specie, l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo riguardava una società professionale in accomandita semplice costituita tra due avvocati ed un terzo socio, laureato in economia e con partecipazione del venti per cento).
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Annullamento del rigetto dell’iscrizione all’albo e successiva competenza all’iscrizione stessa
Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale, all’iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell’Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), giacché l’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione.
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Regolamento di competenza e conflitto meramente “virtuale”: necessaria l’apertura o pendenza dei procedimenti disciplinari
Affinché il CNF possa essere chiamato a risolvere un conflitto di competenza tra Consigli territoriali (artt. 38, co. 2, e 49 R.D.L. n. 1578/1933 nonché art. 45 cpc), è necessaria la contemporanea pendenza di procedimenti avanti a Giudici disciplinari diversi ove questi si dichiarino tutti competenti a procedere, ovvero quantomeno l’apertura dei procedimenti stessi allorché si ritengano tutti incompetenti, come nel caso in cui il giudice indicato come competente, a seguito della decisione dichiarativa di incompetenza da altro giudice, ritenga a sua volta di essere incompetente (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale si era dichiarato incompetente in favore di altro CDD, senza tuttavia aver aperto il relativo procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 206 del 22 novembre 2021
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Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione
La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 206 del 22 novembre 2021
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Procedimento disciplinare e cautelare dinanzi al CDD: i limiti all’integrazione del rito da parte delle norme di procedura penale
Il procedimento disciplinare innanzi al CDD ha una struttura che non ricalca quella del processo penale, le cui norme, peraltro, possono quivi trovare applicazione, «se compatibili», solo «per quanto non specificatamente disciplinato» (art. 59, c. 1, lett. n, L. n. 247/2012); tale presupposto, in particolare, non ricorre con riferimento all’immutabilità del collegio giudicante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021
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Procedimento disciplinare dinanzi al CDD: la composizione del collegio giudicante non è immutabile
Il procedimento che si svolge davanti ai CDD è di natura amministrativa e, pertanto, gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del procedimento; eventuali vizi devono infatti essere rilevati nel corso del procedimento (Nel caso di specie, l’asserita nullità riguardava la mutazione della composizione del collegio giudicante).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021
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L’interventuta prescrizione dell’illecito civile è irrilevante in sede disciplinare
Il processo disciplinare e il processo civile operano su due piani nettamente distinti, essendo il primo preordinato alla tutela del decoro della professione, di talché i rimedi esperibili in sede civile e collegati alla illiceità della condotta dell’incolpato non hanno rilievo con riferimento alla valutazione del rilievo deontologico del comportamento dell’iscritto e della relativa sanzione. Conseguentemente, l’eventuale prescrizione dell’illecito civile è irrilevante in sede disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021
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Radiazione per l’avvocato che, con artifizi e raggiri, si faccia indebitamente consegnare ingenti somme da terzi
L’appropriazione indebita di ingenti somme di spettanza altrui costituisce comportamento gravissimo idoneo a pregiudicare l’affidamento generale che l’avvocato deve ingenerare in ragione del suo ministero, tale da compromettere la credibilità dell’intero ceto forense e l’immagine che deve mantenere al fine di assicurare la sua funzione sociale con responsabilità nei confronti della collettività, così da rendere il professionista stesso non meritevole di appartenere all’ordine forense (Nel caso di specie, l’avvocato si era appropriato indebitamente di diverse centinaia di migliaia di euro, che si era fatto consegnare da numerose persone che aveva raggirato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021
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L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021