Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, e tale principio non subisce deroghe né attenuazioni neppure nel caso in cui l’incolpato stesso abbia numerosi precedenti disciplinari. Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 139 del 18 aprile 2024