Il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni dei Consigli locali è soggetto a sospensione feriale ex L. n. 742/1969.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
Il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni dei Consigli locali è soggetto a sospensione feriale ex L. n. 742/1969.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdf) e ometta di fornire (veritiere) informazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 172 del 7 maggio 2024
L’obbligo di formazione continua dell’avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento di generica attività autoformativa né attenuato dagli impegni professionali svolti dall’avvocato stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
Il coinvolgimento dell’avvocato in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla costruzione di falsi sinistri al fine della percezione illecita del risarcimento dei danni, costituisce condotta gravemente violativa dei precetti deontologici di dignità e decoro della professione, stante altresì la lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta dei comportamenti stessi (Nel caso di specie, l’avvocato aveva partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerose truffe in danno delle compagnie di assicurazioni, patrocinando controversie giudiziarie relative a falsi sinistri).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 170 del 7 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme:
Il giudice disciplinare non ha l’obbligo di “presentare una propria lista testimoniale”, o comunque di disporre d’ufficio la prova testimoniale e neppure deve confutare esplicitamente le tesi non accolte, né effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, degli elementi documentali di per sé soli idonei e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di indicare prove o testimoni ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragare la condotta illegittima.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 170 del 7 maggio 2024
La sanzione disciplinare espressamente prevista in editto può essere attenuata o aggravata secondo i principi espressi dall’art. 22 cdf, di cui il Giudice della deontologia deve dar conto, seppur sinteticamente, purché non con motivazione di stile ovvero meramente apparente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 137 del 18 aprile 2024 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 333 del 27 dicembre 2023.
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 170 del 7 maggio 2024
Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 170 del 7 maggio 2024
Non è impugnabile al CNF la comunicazione del CDD al COA circa la definitività della decisione disciplinare (nella specie, per mancata riassunzione al CNF dopo il rinvio della Cassazione che aveva annullato la sanzione della radiazione inflitta all’incolpato), trattandosi di mero atto interno proveniente da un organo (il CDD) che non ha competenze amministrative con riferimento all’esecuzione delle sanzioni disciplinari, quindi inidoneo ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 169 del 7 maggio 2024
NOTA:
Sulle conseguenze della tardiva o mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio della Cassazione cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 168 del 7 maggio 2024.
Le sentenze del CNF sono provvisoriamente esecutive (art. 36, co. 7, L. n. 247/2012), senza che occorra alcuna integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della operatività da parte del COA al quale l’incolpato è iscritto; la natura normativa di tale regola esclude l’eventuale rilevanza di un errore (di diritto) sulle stesse, anche se commesso in buona fede.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 168 del 7 maggio 2024