In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del Codice deontologico che elencano i comportamenti che il professionista deve tenere nei rapporti con i colleghi, la parte assistita, la controparte, i magistrati e i terzi, costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, previsti in via generale dalla legge professionale e dallo stesso Codice, sicché la loro inosservanza si traduce inevitabilmente nella violazione di tali doveri, la quale non richiede un autonomo accertamento, a meno che non sia contestata in relazione a comportamenti diversi da quelli specificamente riconducibili alle predette disposizioni.
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
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Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
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Sospensione cautelare: il Consigliere istruttore non può partecipare alla relativa delibera del CDD
L’art. 58 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui “Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante”) -che trova espressa attuazione in specifiche disposizioni del regolamento sul procedimento disciplinare (artt. 16, 18 e 20 Reg. CNF n. 2/2014)- delinea l’incompatibilità del consigliere istruttore con ogni attività deliberativa del CDD. Tale principio ha portata generale e si applica, pertanto, sia alla fase decisoria del CDD (Titolo II, Capo VI Reg. CNF n. 2/2014) sia all’eventuale delibera di sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012 e art. 32 Reg. CNF n. 2/2014), la quale ultima non è una decisione disciplinare ma è comunque adottata dal CDD all’esito di un procedimento di indubbia natura disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 140 del 22 aprile 2024
NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.
Invece, sul fatto che i consiglieri CDD i quali abbiano (legittimamente) deliberato la sospensione cautelare possano poi decidere anche il merito del procedimento non sussistendo per essi l’incompatibilità di cui agli artt. 51 n. 4 e 52 cpc, cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 16 del 22 marzo 2022 e, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021. -
La funzione disciplinare dei Consigli territoriali
A differenza della previgente disciplina (RDL n. 1578/1933), in cui il COA avviava, istruiva e decideva il procedimento disciplinare nei confronti dei propri iscritti, nel nuovo ordinamento professionale (L. n. 247/2012) al COA è rimasta la sola fase di attivazione del procedimento (peraltro con atto privo di alcun potere discrezionale), mentre la fase istruttoria è attribuita al consigliere istruttore del CDD e quella decisoria alla sezione giudicante del CDD, composta senza la partecipazione del consigliere istruttore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 140 del 22 aprile 2024
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La natura del procedimento disciplinare celebrato dinanzi ai CDD
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa (giustiziale), caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 140 del 22 aprile 2024
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Illecito deontologico atipico: la determinazione della sanzione disciplinare
Nel caso di illecito disciplinare a forma libera ex art. 9 cdf, ovvero non rientrante tra le ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del Codice deontologico, spetta al giudicante determinare la relativa sanzione, tenendo conto del grado di offensività della condotta ritenuta lesiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 141 del 22 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 66/2024, secondo cui “In tema di illecito disciplinare a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, ragionevole e prudente con cui procedere per determinare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate”. -
Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale
Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, l’incolpato era stato assolto in sede di gravame per uno dei due illeciti contestati dal CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha comunque confermato la sanzione della censura irrogata dal Consiglio territoriale per entrambi gli addebiti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 141 del 22 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 116 del 7 giugno 2023, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021 (che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2506 del 4 aprile 2020), nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 230 del 29 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Corona Patrizia), sentenza n. 57 del 13 Maggio 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019. -
Espressioni sconvenienti ed offensive: la difesa non giustifica l’offesa
Il diritto di sostenere le proprie ragioni non giustifica l’uso di espressioni esorbitanti e gratuitamente offensive, ispirate da un ardore espositivo che non può essere aderente ai doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 141 del 22 aprile 2024