Azione disciplinare – Art. 63 Rapporti con i terzi

La condotta dell’avvocato deve sempre essere adeguata al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo etico, civile o morale. Conseguentemente, commette illecito deontologico l’avvocato che contravviene ai doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza anche al di fuori dell’esercizio del proprio ministero.
Pertanto, l’avvocato che non provvede al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi commette illecito deontologico; tale illecito si configura indipendentemente dalla natura privata o meno del debito atteso che, un comportamento consono ai doveri richiamati è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nelle capacità dell’avvocato medesimo di rispettare i propri doveri nonché di evitare che il discredito conseguente possa investire non solo la reputazione del singolo ma l’intera categoria.
(Fattispecie nella quale è stata sanzionato l’avvocato che si è reso gravemente moroso del pagamento dei canoni di locazione)

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Leone), decisione n. 63 del 10 luglio 2023

Giurisprudenza CDD

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