Per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti avvocati, ai sensi dell’art.1 r.d.l. 37/1934, il richiedente deve comprovare il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 4 dell’art. 17 r.d.l. n. 1578/33, cioè di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e di essere in possesso della laurea in giurisprudenza; mentre il requisito della condotta specchiatissima e illibata è previsto dal n. 3 del medesimo articolo esclusivamente per l’iscrizione all’albo degli avvocati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Lanciano, 6 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 17 luglio 2002, n. 107
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 17 Luglio 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera del 06 Luglio 1999
0 Comment