Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Iscrizione – Dipendente della polizia di stato – Incompatibilità – Sussiste – Diritto all’iscrizione – Non sussiste.

Il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai praticanti avvocati; pertanto deve essere rigettata per incompatibilità, ex art. 3 l.p., la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati presentata dal professionista dipendente della polizia di stato. (Nella specie sia per l’espresso disposto normativo che ritiene incompatibile con l’iscrizione all’albo qualunque impiego o ufficio retribuito e gravante sul bilancio dello stato, sia per il dovere di riservatezza e segretezza ai quali l’avvocato e il praticante sono tenuti, è stata rigettata la domanda del professionista, ispettore della polizia di stato, che per il ruolo ricoperto era obbligato a riferire all’autorità giudiziaria e soggetto ai vincoli di disciplina e subordinazione gerarchica). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di vasto, 29 dicembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 29 novembre 2004, n. 288

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 288 del 29 Novembre 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vasto, delibera del 29 Dicembre 2003
Giurisprudenza CNF

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