Il decorso del termine di sei anni previsto dall’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 ed il venir meno dell’abilitazione provvisoria non determinano il venir meno dello status di praticante e dell’interesse del praticante stesso a rimanere iscritto al Registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello ius postulandi. Ne consegue che, in difetto di specifica disposizione contraria, il praticante avvocato può legittimamente mantenere l’iscrizione al Registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non abbia superato l’esame di abilitazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Verona, 12 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 256
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 28 Dicembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 12 Marzo 2007
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