Deve essere rigettata la domanda di iscrizione all’albo dell’avvocato che non abbia il requisito essenziale della condotta specchiatissima ed illibata, come previsto dall’art. 17 l.p.f.. (Nella specie il professionista aveva reiteratamente esercitato abusivamente la professione forense e usato carta intestata con il titolo di avvocato, che non gli apparteneva). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 3 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 14 luglio 2003, n. 213
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 14 Luglio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 03 Dicembre 2001
0 Comment