La legge professionale prevede tassativamente i casi in cui è possibile l’iscrizione di diritto, ed in tale previsione non può farsi rientrare l’ipotesi di iscrizione del giudice di pace, il quale pur svolgendo fuinzioni identiche a quelle della magistratura ordinaria non ha superato alcun esame per l’ammissione all’esercizio di tale funzione. Infatti, più che l’esercizio dell’attività, è la considerazione che il superamento dell’esame per l’accesso alla magistratura ordinaria sia equiparabile a quello di avvocato a rendere possibile l’iscrizione di diritto all’albo professionale forense di coloro che abbiano svolto attività di magistrato per almeno cinque anni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 9 novembre 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ORSONI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 212
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 14 Luglio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 09 Novembre 2001
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