Ha diritto all’iscrizione l’avvocato, dipendente pubblico, che abbia rimosso la causa di incompatibilità secondo la normativa vigente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 12 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 11 luglio 2005, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 11 Luglio 2005 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 12 Dicembre 2003
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