Per l’iscrizione di diritto dei Vice pretori onorari dopo l’intervenuta adozione della legge n. 27/1997 e l’abolizione dall’albo dei procuratori legali, sono richiesti, ex art. 30, lettera f., r.d.l. n. 1578/1933, l’esercizio per un termine di 15 anni della funzione onoraria e l’attestazione del Presidente della Corte d’appello sul buon svolgimento della stessa. (Nella specie il professionista che, peraltro aveva l’incarico di vice procuratore onorario, non aveva svolto le funzioni per il periodo richiesto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 4 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 29 novembre 2004, n. 283
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 283 del 29 Novembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 04 Marzo 2003
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