Deve essere annullata la delibera del C.d.O. con la quale si rigetta la domanda di iscrizione all’albo speciale degli avvocati senza aver convocato per l’audizione gli interessati in quanto, vertendosi in materia di incompatibilità, a norma degli artt. 24 e 31 r.d.l. 1578/33 l’audizione degli stessi è obbligatoria.(Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O di Catania, 23 maggio 1995 – Dichiara inammissibile controricorso contro i ricorrenti e nei confronti del C.d.O di Catania).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. RUGGERINI), sentenza del 14 ottobre 1997, n. 122
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 14 Ottobre 1997 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 23 Maggio 1995
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