È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, I comma d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 21 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 28 novembre 2000, n. 219
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 28 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 21 Luglio 1999
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