È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, I comma d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 21 novembre 2000, n. 191
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 21 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Settembre 1998
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