La legge numero 339/2003, recante norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato ha escluso alla professione forense l’applicabilità dell’articolo 56 e 56 bis l. n. 662/1996 che prevedeva la possibilità di iscrizione all’albo professionale del dipendente pubblico in regime di part-time. Pertanto, a decorrere dal 2 dicembre 2003, i dipendenti pubblici in regime di part.time, se non ancora iscritti all’albo degli avvocati perdono definitivamente il diritto di essere iscritti, se già iscritti, invece, devono scegliere alternativamente entro 36 mesi, tra il mantenimento dell’iscrizione e la conservazione del rapporto di pubblico impiego. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 12 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 11 luglio 2005, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 11 Luglio 2005 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 12 Dicembre 2003
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