L’impugnazione avanti il CNF, alla stregua delle previsioni di cui al R.D.L. n. 1578/33 e R.D. n. 37/34 così come interpretate dalla costante giurisprudenza sia di questo Consiglio Nazionale Forense che della Suprema Corte, è ammessa contro le deliberazioni degli ordini locali in materia di iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, sicché il ricorso non è consentito in materia attinente ad attività meramente amministrativa, quale è evidentemente la tenuta dell’elenco dei difensori d’ufficio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 12 marzo 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BASSU), sentenza del 9 giugno 2008, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 09 Giugno 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 12 Marzo 2006
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