È valido il provvedimento di cancellazione dall’albo per incompatibilità anche se la copia notificata al professionista contenga solo un generico riferimento all’unanimità della decisione adottata, perché ciò che rileva giuridicamente è che la decisione sia adottata con il numero minimo di consiglieri previsti ex lege, e tale numero sia rilevabile dalle presenze certificate nei verbali d’udienza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 164 del 3 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 03 Ottobre 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 07 Settembre 2021 (cancellazione amm.va)
0 Comment