Avvocato – Procedimento disciplinare – Violazione canoni generali previsti dal codice deontologico forense – Condotta non tipizzata – Responsabilità disciplinare – Sussiste.

Ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato è sufficiente che il comportamento posto in essere dallo stesso sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro deontologicamente tutelati dal c.d.f.; infatti i canoni complementari contenuti nel codice deontologico adempiono alla funzione di tipizzare, nella misura del possibile, comportamenti deontologicamente rilevanti desunti dall’esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare, e sono comunque esplicitazioni delle regole generali inidonei quindi ad esaurire la tipologia delle condotte punibili, ex art. 60 c.d.f.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 ottobre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 65

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 11 Aprile 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 19 Ottobre 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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