Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Presupposti

In linea generale, il potere cautelare esercitato dal C.d.O. ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile, essendo solo ad esso affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva. La decisione del C.O.A. di applicare la misura cautelare della sospensione, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ma di provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, si rivela immune da censure quando, come nella specie, venga disposta dopo una ponderata e motivata decisione discrezionale del Consiglio territoriale, che, prescindendo dalla fondatezza o meno delle imputazioni mosse al professionista, abbia tenuto conto della gravità delle stesse e della loro capacità di incidere sulla dignità e decoro della professione. (Nel caso di specie, la sospensione cautelare ha trovato il naturale presupposto nella perquisizione e sequestro penale effettuati nello studio legale del professionista, ravvisando nella vicenda la ricorrenza deil presupposto del c.d. strepitus fori, inteso quale evidente turbamento e clamore suscitati nell’opinione pubblica con inevitabile riflesso sull’intera classe forense, per effetto dell’acquisita la prova documentale integrata della massiccia diffusione mediatica della notizia). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 19 luglio 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), decisione n. 8 del 21 febbraio 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 21 Febbraio 2011 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 19 Luglio 2010 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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