aLa sospensione cautelare a tempo indeterminato non ha natura di sanzione, poiché costituisce un provvedimento amministrativo e non giurisdizionale, a carattere provvisorio, con il quale si realizzano e si anticipano le garanzie per l’ipotesi di futuro accertamento della colpevolezza del professionista, senza tuttavia alcuna presunzione al riguardo. Dalla natura amministrativa del provvedimento cautelare consegue pertanto la non applicabilità allo stesso della disposizione sulla sospensione del procedimento disciplinare vero e proprio, ossia del procedimento diretto all’irrogazione delle sanzioni previste dall’ordinamento. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 8 marzo 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALAZAR), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 195
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 15 Dicembre 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 08 Marzo 2011 (sospensione cautelare)
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