Secondo la costante giurisprudenza del CNF, la sospensione cautelare a tempo indeterminato non ha natura di sanzione, costituendo invece un provvedimento amministrativo non giurisdizionale a carattere provvisorio con il quale si realizzano ed anticipano le garanzie per l’ipotesi che, nella competente sede del procedimento disciplinare, la colpevolezza sia accertata e dichiarata, senza tuttavia valutare o presumere la colpevolezza stessa del giudicabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Treviso, 24 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 257
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