Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Discrezionalità C.O.A. – Sindacato C.N.F. -Limiti

La decisione con cui il Consiglio territoriale, superando la propria precedente deliberazione di segno contrario, deliberi l’applicazione della misura cautelare per il solo fatto che nel frattempo sia intervenuto il decreto di rinvio a giudizio del professionista accompagnato dalla pubblicità sugli organi di stampa e nell’ambiente forense in ragione della gravità dei reati contestati, deve ritenersi immune da quei vizi di eccesso di potere e violazione di legge, che soli possono essere dedotti innanzi al CNF, al quale, per costante giurisprudenza, è precluso ogni esame sul merito e sull’opportunità della delibera. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 2 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 22 aprile 2008, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 22 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 02 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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