La sanzione disciplinare, salvo che la Suprema Corte non ne disponga in pendenza dell’eventuale ricorso la sospensione dell’esecuzione, inizia a produrre i suoi effetti ex lege dalla data della notificazione della decisione del CNF al professionista, non essendo necessaria l’integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della relativa operatività da parte del CdO che cura la tenuta dell’albo nel quale è iscritto l’incolpato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 1 marzo 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 22 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Marzo 2007
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