L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’immediata estinzione del procedimento e la declaratoria di non luogo a procedere per estinzione del procedimento. (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Pavia, 27 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GALATI, rel. MATTESI), sentenza del 29 marzo 2000, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 29 Marzo 2000 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 27 Novembre 1995
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