Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione dell’organo chiamato a decidere sulla ricusazione – Inammissibilità.

E’ inammissibile la ricusazione proposta contro l’organo chiamato a decidere sulla impugnazione del provvedimento relativo alla ricusazione già proposta. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 24 maggio 1997)

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 14 aprile 2004, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 14 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 24 Maggio 1997
Giurisprudenza CNF

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