Al procedimento disciplinare si applicano in tema di revocazione le norme del codice di procedura civile: il termine per la proposizione del ricorso è quindi di trenta giorni dalla scoperta del fatto che può dar luogo alla revocazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia 21 giugno 1999; rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 21 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 5 giugno 2000, n. 44
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 05 Giugno 2000 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 21 Luglio 1999