Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso per revocazione – Competenza.

Il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. deve essere proposto allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ed è applicabile alle sole decisioni pronunciate nell’esercizio della giurisdizione. È pertanto inammissibile il ricorso proposto al C.d.O. avverso una sentenza disciplinare dello stesso che era stata già impugnata presso il C.N.F. ed era divenuta esecutiva a causa del rigetto dell’impugnazione medesima. (Nella specie il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso per revocazione avverso quest’ultima sentenza esecutiva davanti al C.N.F.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia 21 giugno 1999; rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 21 luglio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 5 giugno 2000, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 05 Giugno 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 21 Luglio 1999
Giurisprudenza CNF

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