Va dichiarato inammissibile per difetto assoluto di ius postulandi, il ricorso proposto dall’interessato che, al tempo della proposizione del ricorso, non risulti iscritto in alcun albo e che, pertanto, non possa difendersi personalmente innanzi al CNF (nella specie, il ricorso era stato proposto avverso il silenzio rigetto del COA in relazione alla domanda presentata dall’interessato ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso silenzio rigetto C.d.O. di Nuoro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 12 settembre 2002, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 12 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Nuoro, delibera del 12 Settembre 2001
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