Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59, r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 26 marzo 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 31 gennaio 2005, n. 23

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 31 Gennaio 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 26 Marzo 2003
Giurisprudenza CNF

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