Deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma II, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 13 gennaio 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. Mirigliani), sentenza del 21 marzo 2005, n. 48
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 21 Marzo 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 13 Gennaio 2004
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