Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 11 dicembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 19 Gennaio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 11 Dicembre 2002
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