Avvocato – Procedimento disciplinare – Reato – Valutazione – Indipendenza.

L’illecito disciplinare si pone su di un piano completamente diverso dal reato, anche se talvolta il primo è insito nel secondo, diversi sono, infatti i presupposti e le finalità che sottendono all’illecito disciplinare che con il procedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. Pertanto, anche un fatto penalmente non rilevante può essere rilevante sul piano disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 17 luglio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 21

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 19 Gennaio 2005 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 17 Luglio 2003
Giurisprudenza CNF

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