L’illecito disciplinare si pone su di un piano completamente diverso dal reato, anche se talvolta il primo è insito nel secondo, diversi sono, infatti i presupposti e le finalità che sottendono all’illecito disciplinare che con il procedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. Pertanto, anche un fatto penalmente non rilevante può essere rilevante sul piano disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 17 luglio 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 19 Gennaio 2005 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 17 Luglio 2003
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