Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con procedimento penale – Pregiudizialità – Esclusione.

Secondo la consolidata giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione, l’ipotesi di sospensione necessaria del procedimento penale si verifica quando sussiste identità sia dell’elemento oggettivo sia di quello soggettivo dei fatti in base ai quali è elevata l’imputazione da reato e l’incolpazione per violazione deontologica. Va esclusa siffatta identità già sul piano oggettivo, nel caso in cui comportamento contestato nel processo penale all’incolpato riguardi l’infedeltà nello svolgimento dell’incarico professionale conferito dal cliente, come tale idoneo ad integrare la fattispecie criminosa del patrocinio infedele di cui all’art. 380 c.p. (corrispondente sul piano disciplinare alla violazione dall’art. 7 c.d.f.), mentre l’illecito disciplinare inerisca all’incarico professionale conferitole dalla moglie del medesimo cliente contro quest’ultimo, in evidente situazione di conflitto di interessi ed in violazione del dovere di astensione di cui all’art. 37 codice deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 3 marzo 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 197

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 28 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 03 Marzo 2005
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment