Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di patteggiamento.

Secondo l’insegnamento di Corte cost. 24 giugno 2004 n. 186, in base al nuovo testo degli artt. 445 e 653 c.p.p. la sentenza emessa a seguito di “patteggiamento” esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto ed alla responsabilità dell’incolpato. Correttamente pertanto il Consiglio territoriale ritiene sussistente la responsabilità disciplinare dell’incolpato, allorché sia ravvisabile identità fattuale tra i fatti oggetto dei capi di incolpazione e le condotte contestate in sede penale che, pertanto, assumono autonoma rilevanza in sede disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 29 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 255

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 28 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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